2018-05-25 Detrazioni Fiscali Ecobonus, Circolare 18/05/2018 n. 11/E

Con la circolare del 18/05/2018 n. 11/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su come fare la cessione del credito d’imposta.

In particolare l’Amministrazione finanziaria ha spiegato quali sono i soggetti ai quali può essere ceduto il credito derivante dall’Ecobonus 2018.

L’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, disciplina la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Con il provvedimento del 28 agosto 2017 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative relative alla cessione del credito d’imposta.

La circolare n. 11/E pubblicata il 18 maggio 2018 fornisce chiarimenti in merito a l’ambito applicativo della cessione del credito d’imposta anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio del 2018.

Gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari possono usufruire di una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.Per quanto riguarda le parti comuni degli edifici condominiali possono usufruire di una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o quella delle società (IRES) che può arrivare al 75% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Le percentuali di incentivo sono commisurate all’entità dei lavori e agli obiettivi di efficientamento raggiunti. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef o dell’Ires dovuta per l’anno in questione. L’importo eventualmente eccedente non può essere rimborsato né conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.

 

Eco-bonus 2018: i soggetti che possono beneficiare della cessione del credito

Con la circolare n. 11/E del 18 maggio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti possono cedere il credito d’imposta sia ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili sia ad altri soggetti privati tra cui le persone fisiche e i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata.

Il credito d’imposta può essere inoltre ceduto a banche ed intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.

La cessione dell’ Ecobonus può avvenire anche nei confronti:

  • degli organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo;
  • delle Energy Service Companies (ESCO), ovvero società come Kataclima che forniscono servizi energetici affrontando un rischio finanziario;
  • delle Società di Servizi Energetici (SSE), comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.

Cessione ecobonus 2018: possibile una sola volta

Nella circolare n. 11/E del 18 maggio 2018 l’Agenzia, acquisendo il parere della Ragione Generale dello Stato, precisa che la cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo “passaggio” successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto.

Inoltre, viene previsto che i “soggetti privati”, ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

L’Agenzia infine ha specificato che rimangono valide le cessioni dei crediti effettuate sulla base delle indicazioni contenute nel provvedimento del 28 agosto 2017, se compiute prima della circolare n. 11/E pubblicata il 18 maggio 2018.

Comulabilità con altre agevolazioni

La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi interventi (come, ad esempio, la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio). Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per il risparmio energetico sia in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà scegliere solo uno dei due benefici fiscali. Il beneficio fiscale è tuttavia compatibile con altre agevolazioni non fiscali (contributi e finanziamenti) per il risparmio energetico.

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