2018-06-28 Nuovo regolamento in materia di controlli sugli strumenti di misura in servizio
Il Decreto 21 aprile 2017 , n. 93, del MiSE pubblicato in GU il 20-06-2017, porta alcune novità in materia di controlli sugli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale ed europea tra cui l’introduzione dell’obbligo di verificazione per gli strumenti non soggetti in precedenza.
Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi:
1. verificazione periodica: eseguita dagli organismi individuati da Unioncamere (elenco organismi);
2. controlli casuali o a richiesta;
3. vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea.
La verificazione periodica ha lo scopo di accertare se gli strumenti di misura riportano i bolli, le marcature previste e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.
Per gli errori massimi tollerati si continua a far riferimento alla normativa nazionale o europea in accordo con la tipologia e la classe di accuratezza dello strumento. In caso contrario si applicano gli errori massimi tollerati per la verificazione prima o per l’accertamento della conformità. A tal proposito, il decreto prevede le seguenti casistiche:
1. Scadenza della verificazione → si richiede il rinnovo almeno cinque giorni dalla scadenza della precedente (Art. 4 comma 8);
2. Riparazione che ha comportato la rimozione di etichette/sigilli → rivolgersi ad un riparatore il quale appone i sigilli provvisori dopo la riparazione. Il titolare può utilizzare lo strumento per i successivi dieci giorni, entro i quali deve richiedere una nuova verificazione (Art. 4 comma 8, Art. 7 comma 1);
3. Esito negativo della verificazione periodica → lo strumento sostituito può essere detenuto nel luogo di impiego munito di contrassegno previsto dall’allegato VI e non utilizzato. Lo strumento può essere riparato e verificato come previsto dal punto 2. (Art. 7 comma 2).
L’organismo di verificazione contattato deve eseguire la verifica periodica entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta. (Art. 4 comma 16).
Le periodicità della verificazione degli strumenti di misura sono stabilite dall’allegato IV del presente decreto
Ciascuno strumento deve essere dotato del cosiddetto “libretto metrologico”, come previsto dall’art. 4 comma 12. Il libretto può essere rilasciato dal fabbricante oppure dagli organismi che eseguono la prima verifica. Viceversa, su strumenti già in servizio alla data di pubblicazione del decreto, viene rilasciato dalla Camera di Commercio e dagli organismi abilitati che eseguono la verifica periodica nel periodo transitorio.
Tra gli altri obblighi previsti per il titolare dello strumento vi è la comunicazione alla camera di commercio la data e l’area di utilizzo dello strumento, il mantenimento dell’integrità dei sigilli e dei contrassegni, la conservazione del libretto metrologico e della documentazione prescritta nonché assicurano il corretto funzionamento e utilizzo dello strumento. (Art. 8 comma 1).
Per quanto detto sopra e in base a quanto riportato nell’art.18, in materia di periodicità delle verifiche, gli strumenti sono suddivisi nelle seguenti categorie principali:
- Strumenti già oggetto di verifica periodica in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati → La scadenza si calcola a partire dall’ultima verifica;
- Strumenti in precedenza non soggetti a verifica → La periodicità va calcolata dalla data di messa in servizio, se disponibile. La prima verifica <<può essere svolta entro un triennio dall’entrata in vigore del presente decreto>>, avvenuta il 18/09/2017, dunque entro il 18/09/2020.
Dunque riassumendo, per gli strumenti la cui verifica era già prevista le tempistiche della successiva non cambiano. Per i quali invece è stata introdotto l’obbligo di verifica solo di recente, si ha tempo tre anni per adeguarsi al decreto. Tra questi, ad esempio, possono ricadere contatori del gas naturale, dispositivi di conversione dei volumi e strumenti per pesare.
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