2021-04-19_News per gli impianti in opt-out che operano sul Registro ETS

Novità per i piccoli emettitori per quanto riguarda la possibilità di operare sul Registro per l’Emission Trading. Dalla data del 01-06-2021, in virtù di quanto riportato nella deliberazione_23_2021 all’articolo 17 comma 2: “Per gli impianti di cui agli allegati 1 e 2 [elenco dei Piccolo Emettitori – ndr.], che risultino iscritti nel Registro dell’Unione alla data di approvazione della presente delibera, il relativo conto è posto in stato di sospensione, a cura dell’Amministrazione nazionale del Registro dell’Unione, a partire dal primo giugno 2021.”

Sulla pagina Avvisi e Comunicazioni del sito di ISPRA viene citata al proposito la seguente nota:

“Dal 1 giugno 2021: messa in stato di esclusione dei conti attualmente aperti e attivi.

Si informano i titolari dei conti associati ad impianti che aderiscono al regime opt-out per il periodo 2021-2030 (Allegati 1 e 2 della delibera 23/2021) che, dopo il completamento delle operazioni per la conformità relative all’anno 2020, eventuali quote residue dovranno essere trasferite in uscita da tali conti entro il 31 maggio 2021 al fine di evitare la loro indisponibilità per tutto il periodo di esclusione. Si rammenta che per i conti in stato di esclusione le uniche operazioni possibili sono: l’aggiornamento dei dati del titolare, la cancellazione di quote o la restituzione di quote per emissioni prodotte in anni precedenti al 2021”.

Pertanto, come previsto dall’art. 2 comma 2 della citata delibera, per ciascuna tonnellata di emissioni di CO2 eq in eccesso rispetto alle emissioni consentite, il gestore dell’impianto, a sua scelta:

  1. corrisponde all’erario il prezzo medio della quota EUA nell’anno precedente, determinato secondo le previsioni dell’allegato 4 della suddetta delibera;
  2. trasferisce sul conto del Comitato istituito presso il Registro dell’Unione di cui all’articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 47/2020, il corrispondente quantitativo di quote di emissione (EUA) valide per il periodo 2021 – 2025.

Da approfondimenti con lo Staff del Registro la compensazione delle emissioni in eccesso a partire dal 2021 potrà essere effettuata tramite trasferimento di quote demandato ad altro soggetto (un trader o un altro conto intestato allo stesso titolare). Sarà poi cura del piccolo emettitore comunicare all’Amministratore del Registro, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento, il codice del conto da cui è stato effettuato il trasferimento e il codice della transazione.

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