2014-11-27 Rimborso dei crediti agli impianti cosiddetti «nuovi entranti» del II periodo ETS

Durante il II periodo Emission trading (2008-2012) numerosi impianti non hanno usufruito delle quote assegnate a titolo gratuito a causa dell’esaurimento della riserva nuovi entranti.

Il 20 maggio 2010 è stato approvato il Decreto Legge 72/2010, convertito con la Legge 111 del 2010, che istituisce il meccanismo di rimborso per gli impianti che non hanno ricevuto quote di CO2 a titolo gratuito.

Il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, in attuazione della Legge 111/2010, ha approvato una serie di Deliberazioni con le quali determina il numero di quote di CO2 spettanti ai Nuovi Entranti che non hanno usufruito dell’assegnazione gratuita.

Le somme dovute sono state stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e per il Sistema Idrico, secondo i criteri indicati dalla Deliberazione ARG/elt 117/10.

Il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2014 del MiSE recante “Rimborso dei crediti agli operatori di impianti cosiddetti nuovi entranti” dispone la liquidazione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto che ne facciano domanda (secondo le delibere dell’AEEGSI).

Per tutti i soggetti che intendano ottenere il rimborso nuovi entranti, Kataclima mette a disposizione le proprie competenze a supporto di tale richiesta.

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