Normativa RAEE

Nel panorama europeo la gestione di rifiuti speciali, (RAEE, sanitari, veicoli fuori uso e contenenti amianto) è disciplinata dalla Direttiva 2012/19/EU, che sostituisce le precedenti 2002/96/EU e 2003/108/EU.

Tali normative comunitarie hanno il compito di fornire indicazioni agli stati membri per implementare una gestione dei RAEE  (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) con le seguenti finalità primarie:

 

  • prevenire la produzione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

  • promuovere il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero dei RAEE;

  • migliorare, sotto il profilo ambientale, l’intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature;

  • ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La direttiva 2012/19/EU è stata recepita in italia con il D.Lgs 151 del 25 novembre 2005 in cui il sistema di gestione RAEE è fondato sul criterio di raccolta differenziata, trattamento e recupero, mentre lo smaltimento è a carico di produttori e distributori.

Le attuali regole nazionali infatti impongono:

  • il divieto di immettere sul mercato “AEE” (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) contenenti determinate sostanze pericolose (con deroghe tuttavia su piombo e mercurio);

  • l’obbligo, per i soggetti coinvolti nella filiera dei relativi rifiuti, di provvedere a raccolta differenziata, trattamento e recupero ad hoc.

L’intera disciplina relativa ad “AEE” e “RAEE” è stata riformulata ad opera, rispettivamente, del D.Lgs 4 marzo 2014, n. 27 e del D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49 (in vigore dal 12 aprile 2014), provvedimenti che hanno abrogato il D.Lgs 151/2005.

Il decreto sostituisce in parte anche i decreti attuativi:

  • Decreto ministeriale 25 settembre 2007 (Istituzione del Comitato di Vigilanza e Controllo);

  • Decreto ministeriale 185/2007 (Istituzione del Registro Nazionale dei Produttori, del Centro di Coordinamento RAEE e del Comitato di Indirizzo);

  • Decreto ministeriale 65/2010 (regolamento di introduzione delle semplificazioni per il ritiro “1 contro1”).

 

Dall’art. 29 del Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, i produttori, prima che inizino ad operare nel territorio italiano, sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale. L’iscrizione deve avvenire per via telematica e le modalità sono indicate all’articolo 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185.

Ai sensi dell’articolo 4 comma 1 punto g) del D.lgs. 49/2014 è considerato produttore, e quindi soggetto agli obblighi previsti dall’art. 8 del D.Lgs., la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza:

  1. è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;

  2. è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato ‘produttore’, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);

  3. è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;

  4. è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;

I produttori possono adempiere ai loro obblighi attraverso due sistemi:

  • Sistema individuale

  • Sistema collettivo

La scelta dell’uno o dell’altro viene fatto dai produttori al momento dell’iscrizione al registro telematico AEE. E’ in questa fase che deve essere indicato come si intende finanziare il sistema di gestione.

Nel primo caso (art. 9 del D.Lgs. in oggetto) il produttore dovrà essere in grado di realizzare un sistema autosufficiente operante sull’intero territorio nazionale. A differenza di quanto avveniva in precedenza, i produttori potranno optare per il sistema individuale anche nel caso di messa in commercio di AEE destinate ad un ambito domestico. Inoltre il produttore dovrà richiedere al ministero dell’ambiente il riconoscimento ufficiale del proprio sistema di gestione che dovrà avere dei requisiti:

  • Essere organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;

  • Essere in grado di operare su tutto il territorio nazionale;

  • Operare attraverso delle modalità di gestione che garantiscano agli utilizzatori finali informazioni chiari e corrette sulle modalità di funzionamento dell’intero sistema e sulla raccolta dei RAEE;

  • Deve dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema di gestione della qualità equivalente.

 

Nel secondo caso, ossia dei sistemi collettivi, ai quali possono partecipare non solo i produttori ma anche i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori, i recuperatori, questi sono costituiti in forma consortile e devono garantire il ritiro dei RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale secondo le disposizioni impartite dal Centro di Coordinamento. I sistemi collettivi dovranno anch’essi sottostare all’approvazione del Ministero dell’Ambiente e dovranno trasmettere annualmente il piano di prevenzione e gestione dei RAEE relativo all’anno solare successivo. Inoltre anch’essi, come i sistemi individuali dovranno essere dotati delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità.

Affinché gli impianti di trattamento autorizzati siano in grado di gestire correttamente i RAEE, ai produttori viene fatto obbligo di fornire gratuitamente le informazioni in materia di preparazione per il riutilizzo ed un trattamento adeguato, nonché per ogni nuova apparecchiatura immessa sul mercato le suddette informazioni dovranno essere fornite entro un anno dalla immissione sul mercato. Tali informazioni sono importanti poiché devono recare al loro interno anche la collocazione, all’interno dell’AEE, delle sostanze e delle miscele pericolose eventualmente presenti.

Ai produttori è inoltre fatto obbligo, come già previsto nel D.Lgs. 151/2005, di indicare chiaramente sul proprio prodotto o sulla confezione:

  • Il proprio marchio

  • Il proprio logo

  • Numero di registrazione al registro nazionale

  • Simbologia che identifichi i RAEE e la loro corretta gestione (cassonetto barrato)

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